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L'IMU è l'imposta municipale propria istituita in via sperimentale nel 2012 e disciplinata dalla legge di bilancio 2020. La legge di bilancio
L’art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); è stata quindi abolita la TASI e riscritta la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).
1) Soggetti passivi
Soggetti passivi dell’ IMU sono:
• i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e, nell’applicazione dell’imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni e agevolazioni.
Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2) Presupposto impositivo
Presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili siti nel territorio del Comune di Chiaravalle.
Non sono tenuti al pagamento dell’IMU i possessori dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta è dovuta in base alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale.
Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all’unità ad uso abitativo.
3) Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La dichiarazione ha effetto per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
4) Versamento dell'imposta
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Per l’anno 2025 le aliquote sono state approvate con deliberazione consiliare n. 63 del 20 dicembre 2024.
Abiatazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,6 % |
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1 comma 741, lett. c) n. 6-), della legge n. 160 del 2019 | SI |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D(esclusa la categoria catastale D/10) | 1,06% |
Terreni agricoli | 1,06% |
Aree fabbricabili | 1,06% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazioen principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% |
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità |
0,76% |
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 20199, l'imposta è determinata applciando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cd. “ravvedimento operoso”.
5) Quota Stato
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 744, della Legge 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. In questi casi il versamento, calcolato utilizzando l’aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato e al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.
6) Immobili concessi in comodato gratuito
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito è prevista la riduzione al 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
- il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, ossia deve risiedere e dimorare nello stesso;
- il comodante non deve possedere, nel territorio italiano, altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello concesso in comodato e all’ immobile adibito a sua abitazione principale;
- entrambi gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.
Il beneficio si estende al coniuge del comodatario, in caso di sua morte, in presenza di figli minori.
7) Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Accordo comunale per affitti a canone concordato.
8) Esenzione terreni agricoli
Sono esenti i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del dlgs 29 marzo 2004, n. 99
Per ottenere informazioni il contribuente può:
- Recarsi all'Ufficio Tributi che riceve al pubblico presso la sede di Piazza Risorgiemnto 11 nei giorni di luned', marted', mercoledi' e venerdì dalla 8:30 alle 13:00. Il giovedì dalle 15:00 alle 17:30
- richiedere informazioni via mail ordinaria all'indirizzo: info@comune.chiaravalle.an.it
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo; info@pec.comune.chiaravalle.an.it
Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2025, 10:43