DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E PRODOTTI PIROTECNICI CAPODANNO 2025

Con ordinanza n° 41 è stato disposto il divieto di utilizzo di petardi e prodotti pirotecnici nella zona del centro storico di Chiaravalle per il periodo 30 dicembre 2024 - 2 gennaio 2025

Data di pubblicazione:
31 Dicembre 2024

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30/12/2024

 

 

IL SINDACO

 

in qualità di Ufficiale di Governo

 

 

PREMESSO che durante i tradizionali festeggiamenti di capodanno si è diffusa nel corso degli anni la consuetudine di utilizzare prodotti pirotecnici nel centro storico creando disturbo e senso di paura nei cittadini, con conseguenze negative per la sicurezza urbana;

 

VISTO che negli anni scorsi durante i già menzionati festeggiamenti, a motivo delle esplosioni di prodotti pirotecnici, diversi cittadini hanno espresso forte preoccupazione per la propria incolumità personale per i comportamenti sopradescritti tenuti nel centro storico, densamente frequentato da persone che intendono partecipare serenamente alle diverse iniziative festive;

 

CONSIDERATO che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a motivo delle reazioni chimiche dei loro componenti;

 

RILEVATO che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l’osservanza delle misure minime di sicurezza, stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a sé stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

 

CONSIDERATO pertanto l’opportunità di vietare l’impiego dei prodotti pirotecnici nel centro storico per i giorni dal 30.12.2024 all’ 02.01.2025 al fine di contenere e prevenire le situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e per reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto;

 

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ancona ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

RITENUTO pertanto necessario stabilire, limitatamente ai giorni dal 30.12.2024 e al 02.01.2025, il divieto di accensione dei prodotti pirotecnici nel centro storico;

 

ORDINA

 

Di non fare uso, in strade, piazze, e giardini pubblici del centro storico di prodotti pirotecnici anche se di libera vendita.

 

Il divieto avrà validità dal 30 dicembre 2024 al 02 gennaio 2025.

 

Ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. nr. 267/2000 i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione, pari ad euro 50).

 

All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pur se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediate sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981.

 

Qualora il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.

 

DISPONE

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.

 

Di inviare copia della presente ordinanza:

  • alla Prefettura di Ancona
  • all’Ufficio di Polizia Locale
  • alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle.

 

AVVERTE

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità.

 

 

 

 

                                                                                                                 Il Sindaco

                                                                                                              Cristina Amicucci

Ultimo aggiornamento

Martedi 31 Dicembre 2024