AVVISO ALLA CITTADINANZA
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 DPCM 3 novembre 2020
In seguito alla pubblicazione del DPCM 3/11/2020, e alla conseguente ordinanza del Ministero della Salute, la nostra regione risulta attualmente tra le aree del territorio nazionale non caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona gialla).
Di seguito le misure di contenimento previste dal nuovo DPCM:
- mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
- dalle ore 22:00 alle ore 05:00 sono consentiti spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute;
- obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
- nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;
- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
- sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
- sono consentiti solo gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP – degli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, partecipanti alle competizioni di cui sopra, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli;