REGIONE MARCHE - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Data di pubblicazione:
01 Agosto 2024
REGIONE MARCHE - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Il Presidente della Regione Marche con ordinanza n. 1 del 31 luglio 2024 ordina:

1. È vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali, a decorrere dalle ore 00:00 del 1° agosto 2024 fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti della presente Ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.

3. Restano salvi, altresì, eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza in questione.

4. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

5. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

6. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della Regione Marche, all’ANCI Marche, all’UPI Marche e all’UNCEM e a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Presidenti delle Province, alle Aziende sanitarie territoriali della Regione Marche, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali, al Presidente della Camera di commercio delle Marche.

7. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

 

Testo dell'ordinanza completo in allegato

Ultimo aggiornamento

Giovedi 01 Agosto 2024