IL SINDACO
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e successivo decreto MITE del 6 ottobre 2022, per la Zona Climatica D, della quale fa parte il Comune di Chiaravalle, l'esercizio degli impianti termici è consentito dall’8 novembre al 7 aprile per una durata massima di 11 ore giornaliere;
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e successivo decreto MITE del 6 ottobre 2022, per la stessa Zona Climatica, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (pertanto per una durata massima 5 h e 30' giornalieri);
VISTO inoltre l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e art. 1, comma 5, del decreto MITE del 6 ottobre 2022 che prevede che il sindaco con propria ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio degli impianti termici sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
VISTE le eccezionali condizioni atmosferiche e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni con temperature al disotto delle medie stagionali, in particolare nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino;
RITENUTO opportuno consentire l’accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati siti nel Comune di Chiaravalle a partire dal 22 aprile 2024 fino al 28 aprile 2024, fatte salve le disposizioni previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4, comma 5 e 6, citato del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e art. 1, comma 4, del decreto MITE del 6 ottobre 2022;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
A U T O R I Z Z A
L’accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati siti nel Comune di Chiaravalle a partire dal 22 aprile 2024 fino al 28 aprile 2024 per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (pertanto per una durata massima 5 h e 30' giornalieri);
Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.
Il Sindaco
(Cristina Amicucci)