IL SINDACO
IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO
ATTESO CHE il giorno 11 febbraio 2024, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 si svolgerà sul territorio del Comune di Chiaravalle la tradizionale manifestazione carnevalesca;
CONSIDERATO CHE le precedenti edizioni hanno fatto registrare un rilevante successo, tanto da richiamare un consistente afflusso di persone;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 07 giugno 2017 concernente l’attivazione dei dispositivi di safety e security in occasione di pubbliche manifestazioni;
VISTA la circolare della Prefettura di Ancona – prot. n. 58227 del 21 giugno 2017 recante ad oggetto: “Linee guida per la gestione della pubbliche manifestazioni”;
RAVVISATA l’opportunità di vietare temporaneamente, per la durata della manifestazione la vendita e la somministrazione di bevande, sia alcoliche che non alcooliche, in bottiglia e bicchieri di vetro da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e in area pubblica, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e in area pubblica, delle attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici e delle attività di somministrazione svolte all’interno dei circoli privati ricadenti all’interno del perimetro della manifestazione carnevalesca e nelle immediate adiacenze da intendersi quali v.le Rinascita, via De Amicis, via Carducci, via Ancona, via Pergolesi, via Castelfidardo, via Cavour, via G. Bruno, l.go Don Leone Ricci, p.zza Garibaldi, via Molinelli, via Repubblica, via S. Bernardo tratto compreso tra via Ancona e rotatoria via Verdi/Nagy, via Verdi, via XXV Aprile, L.go 2 Giugno, via Leopardi, via Gramsci tratto compreso tra Don Minzoni e via Saffi, via Saffi, via Cairoli, l.go Oberdan, via Toti, di vietare la vendita per asporto di bevande alcooliche e di
introdurre all’interno del perimetro della manifestazione come sopra riportato bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro, come misura precauzionale, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
VISTO il Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 con riferimento all’art. 54 c. 4;
VISTO il Decreto Legge n. 92/2008, convertito in Legge n. 125/2008, ss.mm.ii;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, dalle ore 13.30 alle h. 20.00 del 11 febbraio 2024, durante lo svolgimento della tradizionale manifestazione carnevalesca e comunque fino al termine della stessa, è fatto tassativo divieto di
1) Vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro, nonché vendere per asporto bevande alcoliche all’interno dell’area perimetrale della manifestazione e nelle immediate vicinanze come riportato in premessa, anche ove dispensate da distributori automatici;
2) introdurre all’interno del perimetro della manifestazione come riportato in premessa bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro
DISPONE
I divieti di cui al punto 1) si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e in area pubblica, agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e in area pubblica, alle attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici e all’interno dei circoli privati, ubicati all’interno dell’area perimetrale della manifestazione de quo e nelle sue immediate adiacenze ut sopra.
Le limitazioni di cui ai punti 1) e 2) si intendono vigenti limitatamente al periodo temporale della durata dell’evento
La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto della Provincia di Ancona ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.
Di trasmettere la presente ordinanza
- alla Polizia Locale di Chiaravalle
- alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle
- all’albo pretorio
- sito internet del Comune di Chiaravalle
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, alla quale dovrà essere assicurata la massima pubblicità.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità.
Il Sindaco
(Cristina Amicucci)