IL SINDACO
IN QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO
ATTESO CHE dalle ore 17.00 del 11 novembre 2023 alle ore 20.00 del 12 novembre 2023 si svolgerà sul territorio del Comune di Chiaravalle la Festa “Falò d’Autunno 2023”;
CONSIDERATO CHE le precedenti edizioni hanno fatto registrare un rilevante afflusso di utenti anche dai Comuni limitrofi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 07 giugno 2017 concernente l’attivazione dei dispositivi di safety e security in occasione di pubbliche manifestazioni;
VISTA la circolare della Prefettura di Ancona – prot. n. 58227 del 21 giugno 2017 recante ad oggetto: “Linee guida per la gestione della pubbliche manifestazioni”
RAVVISATA l’opportunità di vietare temporaneamente, per la durata della manifestazione la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro ed in lattine da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e in area pubblica, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa e in area pubblica, delle attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici e delle attività di somministrazione svolte all’interno dei circoli privati ricadenti all’interno del perimetro della manifestazione in oggetto e di introdurre all’interno del perimetro della manifestazione bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro e in metallo, come misura precauzionale, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
VISTO il Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 con riferimento all’art. 54 c. 4;
VISTO il Decreto Legge n. 92/2008, convertito in Legge n. 125/2008, ss.mm.ii;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa, dalle ore 17.00 del 11 novembre 2023 alle ore 20.00 del 12 novembre 2023, durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Falò d’Autunno 2023” è fatto tassativo divieto di
Vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro o in metallo all’interno dell’area perimetrale della manifestazione, anche ove dispensate da distributori automatici;
introdurre all’interno del perimetro della manifestazione bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro e metallo.
DISPONE
I divieti di cui al punto 1) si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e in area pubblica, agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e in area pubblica, alle attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici e all’interno dei circoli privati, ubicati all’interno dell’area perimetrale della manifestazione de quo e limitatamente al periodo temporale della durata dell’evento
La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto della Provincia di Ancona ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.
Di trasmettere la presente ordinanza
alla Polizia Locale di Chiaravalle
alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle
all’albo pretorio
sito internet del Comune di Chiaravalle
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, alla quale dovrà essere assicurata la massima pubblicità.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità.
Il Sindaco
Cristina Amicucci